CHIARIMENTI IN TEMA DI DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE.
CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 31 MARZO 2020
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 31 marzo 2020, ha chiarito alcuni aspetti relativi al divieto di assembramento e allo spostamento delle persone fisiche, ribadendo l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di almeno un metro da ogni altro soggetto.
Il Governo ha focalizzato la propria attenzione sulle strutture di accoglienza (ad esempio case-famiglia, ma verosimilmente anche strutture della medesima natura quali residenze per anziani o simili) precisando che, la compresenza in uno spazio aperto di più persone ospiti della medesima struttura, non viola il divieto di assembramento. Del tutto logicamente, tali realtà possono essere considerate speculari ad un nucleo familiare di maggiore dimensione ove le persone vivono a stretto contatto quotidianamente, sia nell’abitazione che nelle pertinenze di essa.
Per quanto concerne i soggetti che dall’esterno accedono alle strutture di cui sopra (operatori, fornitori, familiari ecc..) si rinviene nella Circolare l’introduzione da parte del Governo, per la prima volta, di un obbligo all’utilizzo di dispositivi di protezione (mascherine e guanti).
Per quanto riguarda le limitazioni relative allo spostamento delle persone fisiche la circolare in commento opera alcune precisazioni.
Ed invero, con riferimento alla regolamentazione degli spostamenti dei nuclei familiari, il Governo chiarisce che un solo genitore può svolgere attività motoria unitamente al figlio minore nei pressi della propria abitazione e portarlo con sé negli spostamenti motivati da situazioni di necessità o motivi di salute (ad esempio potrà recarsi a fare la spesa congiuntamente al figlio minore o recarsi dal medico per esigenze proprie o del figlio), nell’evidente considerazione che quest’ultimo non potrà essere lasciato solo presso l’abitazione.
Vengono, inoltre, ribaditi i divieti di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e di accedere a parchi, ville, aree gioco o giardini pubblici, già presenti nell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, Non è quindi concesso uscire dalla propria abitazione se non per svolgere un’attività giustificata, esaurita la quale si dovrà fare immediato rientro presso la propria abitazione. La permanenza in luogo pubblico, quindi, dovrà essere limitata allo stretto necessario. La circolare chiarisce e conferma, altresì, la possibilità di svolgere esclusivamente attività motoria (camminare) individualmente e nelle vicinanze della propria abitazione. L’attività sportiva (jogging) risulta ad oggi vietata. Sul punto il dpcm 9 marzo 2020 permetteva, mantenendo le due categorie distinte, di praticare sport ed attività motorie all’aperto. Tuttavia, con successiva ordinanza del 20 marzo 2020, il Ministro della Salute aveva già introdotto un’ulteriore restrizione, mantenendo in essere esclusivamente la possibilità di svolgere attività motoria individualmente, in prossimità della propria abitazione.
Rimane consentito, comunque, spostarsi a piedi in presenza di esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Al di fuori di questa casistica, quindi, con finalità di mero svago, risulta ormai possibile soltanto concedersi una camminata nei pressi della propria abitazione.
Con tale circolare il Governo, infine, qualifica come situazione di necessità o motivo di salute, la possibilità per chi assiste persone anziane o inabili, di raggiungere gli stessi per accompagnarli, nei pressi dell’ abitazione, nello svolgimento dell’attività motoria.
Pertanto, la ratio posta a base del complesso normativo, resta quella di autorizzare spostamenti individuali in presenza di determinate esigenze/giustificazioni, con l’eccezione di quei casi in cui vi siano soggetti minori, anziani o inabili che possano necessitare di essere affiancati durante i loro spostamenti, spostamenti che dovranno essere comunque sempre sorretti da una delle esigenze disciplinate dalla legge. Quanto previsto dalla circolare risulta pienamente in linea con le finalità proprie della normativa emergenziale, tese a ridurre al minimo la presenza di persone in circolazione, la creazione di assembramenti ed a limitare gli spostamenti consentendoli soltanto in presenza di specifiche ragioni disciplinate dalla legge.
Pisa, 1 aprile 2020
Avv. Andrea Di Giuliomaria