La IV sez. pen. della Corte di Cassazione, con sent. n. 9006 del 2022, torna ad affrontare un tema dibattuto, discostandosi coscientemente da una giurisprudenza piuttosto consolidata: gli effetti che la cancellazione dal registro delle imprese produce sulla responsabilità amministrativa da reato prevista dal d.lgs. 231/2001.
I fatti: una S.p.a. veniva riconosciuta responsabile, sia in primo grado che in appello, dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001, avendo cagionato delle lesioni colpose, in violazione della disciplina antinfortunistica.
La difesa della società ricorreva per Cassazione facendo valere la doglianza inerente all’omessa declaratoria di estinzione dell’illecito, derivante dalla documentata cancellazione della stessa dal registro delle imprese. A sostegno di ciò, il ricorrente richiamava un autorevole precedente che assimilava – quanto agli effetti – la cancellazione dal registro delle imprese alla morte della persona fisica, ex art. 35 d.lgs. 231/2001.
Il Supremo Collegio, pur rigettando il ricorso, esamina il controverso tema e stabilisce che l’estinzione – seppur fisiologica – dell’ente non è assimilabile alla morte dell’imputato, non potendosi, di conseguenza, applicare alla società le disposizioni relative alla persona fisica.
Ad avviso della IV sez. pen., infatti, la precedente giurisprudenza è indubbiamente “suggestiva”, ma totalmente infondata, oltre che idonea ad incoraggiare delle inaccettabili “cancellazioni di comodo”.
Ad adiuvandum, la Corte ricorda come le cause estintive dei reati siano notoriamente un numerus clausus non estendibile; in forza di ciò, sarebbe contra ius considerare come causa estintiva dell’illecito un’ipotesi non prevista come tale.
Inoltre, nel c.d. “sistema 231” è possibile evidenziare un parallelismo – non una differenza, come precedentemente sostenuto – tra cancellazione dal registro e dichiarazione di fallimento. Nulla questio sul fatto che la seconda non determini un effetto estintivo dell’illecito; sarebbe irragionevole, dunque, ricollegare siffatto effetto alla prima ipotesi, poiché entrambe le fattispecie determinano eventi irreversibili e non appaiono meritevoli di diverso trattamento.
In altre parole, la Corte ritiene che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non ponga alcun problema circa l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente.
In conclusione, la sentenza in esame solleva almeno due interrogativi critici: se la cancellazione interviene prima della sentenza di accertamento della responsabilità, come si può sostenere che questa continui a “sopravvivere”?
Ed ancora, ritenere i soci obbligati al pagamento della somma irrogata a titolo di sanzione pecuniaria – in un caso come quello in esame – non è in contrasto con il principio della responsabilità personale?
Soltanto un intervento delle Sezioni Unite – auspicabile, stante il persistente vuoto legislativo – potrà dirimere l’acclarato contrasto e placare i numerosi dubbi.
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