DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33:
NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE
A decorrere dal 18 maggio 2020 verranno meno tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni, con riferimento a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Pertanto, all’interno del territorio regionale, non sarà più necessario portare con sé l’autodichiarazione al fine di giustificare lo spostamento.
L’autocertificazione rimarrà, invece, necessaria, fino al 2 giugno 2020, per gli spostamenti in una Regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova e per gli spostamenti da e per l’estero, i quali devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute.
Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Permane il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Le misure previste dal decreto si applicato fino alla data del 31 luglio 2020.
La violazione delle disposizioni del decreto e di eventuali dpcm o ordinanze attuative del medesimo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p.
La violazione della misura della quarantena disposta con provvedimento dell’autorità sanitaria è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 c.p. o comunque più grave reato.
Pisa, 17 maggio 2020
Avv. Andrea Di Giuliomaria