ORDINANZA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 6 APRILE 2020:
DISTRIBUZIONE E OBBLIGATORIETA’ DELLE MASCHERINE
Con ordinanza n. 26 del 06 aprile 2020, la Regione Toscana ha reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina monouso per i tutti i soggetti di età superiore ai 6 anni, fatta eccezione per le persone che non ne tollerino l’utilizzo a causa di certificate condizioni psicofisiche. La certificazione deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra in caso di minori.
L’obbligo della mascherina ricorre in tutti gli spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico nel caso in cui si registri la presenza di più persone; nonché nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente.
L’utilizzo della mascherina è, altresì, obbligatorio negli spazi aperti pubblici o, comunque, aperti al pubblico quando in presenza di più persone è obbligatorio mantenere il distanziamento di un metro.
L’Ordinanza dispone, inoltre, che ciascun Comune della Regione provveda, a mezzo della Protezione Civile, alla distribuzione delle mascherine ai nuclei familiari in ragione del numero dei componenti dello stesso.
L’Ordinanza prevede un doppio criterio temporale di entrata in vigore:
a) dalla data di esaurimento dell’attività di distribuzione delle mascherine, previa pubblicazione della decorrenza sul sito istituzionale di ciascun Comune nonché tramite gli ordinari canali di comunicazione della Protezione Civile;
b) per tutti i Comuni, comunque, a decorrere dal settimo giorno dalla data di adozione dell’ordinanza stessa, ovvero il 13 aprile 2020.
L’Ordinanza in commento, a seguito dell’entrata in vigore del Dpcm 10 aprile 2020, ha validità fino al 3 maggio 2020. Infatti, nelle disposizioni finali è previsto che la stessa rimanga in vigore fino alla vigenza delle misure adottate ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 19/20 ad oggi prorogate con il Dpcm suddetto.
Si fanno salve, comunque, eventuali modifiche o integrazioni dovute alla mutazione del quadro epidemiologico o ad eventuali nuove disposizioni legislative o amministrative.
La violazione dell’obbligo di utilizzo della mascherina nelle ipotesi sopra indicate, integra la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000.
Resta inteso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.L. 19/20, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora (con o senza mascherina) per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, la cui violazione e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie.
L’Ordinanza in commento lascia non pochi dubbi interpretativi in ordine all’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi aperti pubblici solo quando “in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”. Si prevede, quindi, un obbligo che scatta a fronte del realizzarsi di un’ipotesi non governabile dal
soggetto obbligato. Non è dato sapere, infatti, quale siano le ipotesi in cui si possa effettuare uno spostamento in luogo aperto pubblico o aperto al pubblico ( si pensi a titolo di esempio, ad una strada pubblica percorsa per raggiungere un dato esercizio commerciale), senza indossare la mascherina, posto che non è possibile conoscere, preventivamente, se e quanti soggetti si incontreranno lungo il percorso.
Sarebbe stata, forse, preferibile una formulazione più netta e incisiva del precetto che rendesse, in ogni caso, obbligatorio l’utilizzo della mascherina al fine di eliminare ab origine dubbi interpretativi.
A fronte di queste incertezze si consiglia di uscire di casa indossando precauzionalmente la protezione, al fine di evitare di incorrere in eventuali sanzioni a causa della diversa interpretazione che il singolo accertatore potrebbe dare della disposizione.
Pisa, 11 aprile 2020
Avv. Andrea Di Giuliomaria