I reati stradali tra principio di affidamento e condotta imprevedibile del pedone: un bilanciamento necessario
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30052 del 2022, è tornata ad occuparsi di un tema particolarmente intricato – quello dei reati stradali – focalizzandosi su una questione troppo spesso trascurata dagli operatori del diritto, giudici in primis: bilanciare correttamente il principio di affidamento con l’opposto principio secondo il quale l’automobilista è responsabile anche della condotta imprudente altrui.
Breve esposizione dei fatti: un soggetto veniva condannato per violazione colposa dell’art. 141 Cds (“obblighi del conducente”) alla pena di quattro mesi di reclusione, per il reato di lesioni stradali. Anche la Corte d’Appello di Palermo confermava la suddetta decisione, avverso la quale la difesa dell’imputato decideva di ricorrere per Cassazione. Il difensore – tra le varie doglianze – faceva valere il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla condotta della persona offesa.
Più precisamente, secondo le argomentazioni del ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento della prova: avrebbe, cioè, omesso di valutare la condotta imprudente ed imprevedibile del pedone distratto dallo smartphone durante l’attraversamento pedonale.
Il Supremo collegio, con un ragionamento efficace e ben articolato, non si limita a pronunciarsi sulle doglianze proposte, volendo altresì rimarcare le “linee guida” in tema di reati stradali, con particolare riguardo al c.d. principio dell’affidamento.
In primis, la Quarta sezione, in risposta alle contestazioni difensive, precisa che nel caso di specie “il comportamento imprudente del pedone non è idoneo ad assumere rilevanza come causa interruttiva del nesso causale rispetto alla condotta del conducente”. Infatti, una siffatta ricostruzione sarebbe stata ammissibile soltanto qualora l’automobilista avesse tenuto una condotta massimamente diligente, dunque ineccepibile.
In secundis, il Giudice di legittimità chiarisce ed esemplifica un aspetto controverso: l’utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui, nulla quaestio, ma è altrettanto vero che tale condotta deve necessariamente rientrare nello spettro di prevedibilità. Se il comportamento del pedone non dovesse essere prevedibile, allora si potrà applicare il principio di affidamento, con tutti i benefici che ne derivano per l’imputato in sede processuale.
Per concludere, la Corte non respinge totalmente l’esegesi interpretativa proposta dalla difesa, né rinuncia a riaffermare la necessità del corretto bilanciamento tra principi di diritto. Nel caso di specie, tuttavia, ritiene che i giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principi in materia di reati stradali: il comportamento del pedone, sicuramente imprudente, era tuttavia prevedibile e pertanto non idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta negligente dell’automobilista e l’evento lesivo.