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Il c.d. stalking è una fattispecie di reato abituale, la quale richiede per la sua integrazione condotte reiterate, omogenee od eterogenee tra loro, con cui l’autore minaccia o molesta la vittima.
Ai fini della sua integrazione risulta necessario, altresì, che le suddette condotte siano idonee a produrre alternativamente uno degli eventi specificamente individuati dalla norma: cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto integrato il reato di stalking stante le continue molestie operate nei confronti della persona offesa, anche mediante messaggi e post diffusi sui social network, oltre al numero infinito di espressioni aspramente offensive e minacciose adoperate in danno della medesima.
La Corte ha precisato, poi, che per ritenere integrato l’evento del perdurante stato di ansia e di paura non risulta necessario l’accertamento di un vero e proprio stato patologico e di una perizia medica.
Infine, ha ritenuto integrato il reato nonostante che all’interno del periodo di vessazione vi fossero stati momenti di avvicinamento della vittima all’imputato.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 6 novembre 2019, n. 45141
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Francesca – Presidente –
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere –
Dott. ROMANO Michele – Consigliere –
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D.P., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PEZZULLO ROSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. BIRRITTERI LUIGI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore della parte civile si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e si riporta alle proprie conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Svolgimento del processo

1.Con sentenza in data 30.11.2015 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 5.5.2015 nella parte in cui D.P. veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui all’art. 612 bis c.p., comma 1, per avere con condotte reiterate, offeso, molestato e minacciato P.B., nonchè i suoi familiari e persone a lei vicine, e di cui all’art. 595 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 81 c.p., offendendo la reputazione della predetta attraverso post pubblici, riducendo la provvisionale ad Euro 5.000,00.

2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 612 bis c.p. con specifico riferimento alla insussistenza degli eventi di danno previsti dalla norma e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di ricorrenza dei medesimi eventi; invero, la sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui, con motivazione carente, ha concluso per la sussistenza del grave e perdurante stato d’ansia e del cambiamento delle abitudini di vita della p.o., P.B., senza considerare ciò che è emerso dall’istruttoria, ossia la sussistenza di numerosissime conversazioni intrattenute dalla p.o. con l’imputato e solo in una occasione la p.o. ha provveduto ad impedire al D. ogni interferenza con i suoi profili facebook, attraverso la procedura di “banning”; i comportamenti della p.o., ivi compreso quello dell’aver concesso il suo numero telefonico all’imputato, non si presentano consoni ad una p.o., gravemente e reiteratamente minacciata e molestata, anche tenendo conto degli episodi del (OMISSIS), che, correttamente interpretati danno conto del mantenimento di contatti di vario tipo della p.o. con l’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.Va premesso che le censure sviluppate dal ricorrente – in merito all’insussistenza nella fattispecie degli eventi di danno di cui all’art. 612 bis c.p. – si traducono in prevalenza in censure di fatto inammissibili in sede di legittimità. I motivi di ricorso, infatti, pur essendo formalmente riferiti a vizi riconducibili alle categorie dei vizi di violazione di legge e di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), sono in realtà diretti a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici d’appello (Rv. 203767, 207944, 214794), laddove esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

2.Tanto precisato, si osserva che la Corte territoriale con motivazione logica, ampia ed esaustiva, priva di contraddizioni, sulla base della compiuta disamina delle risultanze acquisite ed, in particolare, delle dichiarazioni della parte offesa, P.B., ha correttamente ricondotto i fatti di cui al capo a) contestato all’imputato nella fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., stante le continue molestie operate nei confronti della stessa, anche mediante messaggi e post diffusi sui social network nei confronti dalla vittima ed il numero infinito di espressioni aspramente offensive e minacciose adoperate in danno della P..

3. Invero, sulla base delle dichiarazioni della p.o., logiche e coerenti, riscontrate da specifici episodi, nonchè dalle dichiarazioni degli amici della stessa vittima, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto della sussistenza degli eventi di danno previsti dall’art. 612 bis c.p. e segnatamente dello stato di ansia, tensione e paura, indotto nella vittima da parte dell’imputato, in considerazione peraltro del lungo arco temporale (oltre sette anni) in cui il predetto ha posto in essere il comportamento persecutorio che ha impedito alla vittima di svolgere una vita normale, anche sotto il profilo delle relazioni personali, insinuando la paura che nelle ore di relax all’improvviso si materializzasse l’imputato.
Inoltre, per effetto di tali condotte la P. è stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita, ricorrendo spesso all’aiuto di amici per farsi accompagnare a casa, temendo le intrusioni del D., essendo stata costretta ad installare un blocco in entrata nelle chiamate in arrivo dei propri apparecchi telefonici ed a giustificare continuamente, presso i propri contatti anche di lavoro, le continue intrusioni diffamatorie del D. sui social network.

4. Quella di atti persecutori è strutturalmente una fattispecie di reato abituale – in quanto primo elemento del fatto tipico è il compimento di “condotte reiterate”, omogenee od eterogenee tra loro, con cui l’autore minaccia o molesta la vittima – ad evento di danno, che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, G., Rv. 254972): a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero b) ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, c) costringere (la vittima) ad alterare le proprie abitudini di vita.

5. Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha evidenziato come sulla base dello stesso narrato della p.o. emerga il determinarsi quantomeno dell’evento dello stato di ansia e tensione della vittima. Tale stato, prescinde dall’accertamento di un vero e proprio stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260412). In particolare, più volte questa Corte ha evidenziato come, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015 Rv. 265530; Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621), essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – nella specie costituiti da minacce, molestie insulti alla persona offesa, inviati anche con post e messaggi – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017 Rv. 270020).
La prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, poi, ben può essere ricavata oltre che dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014), elementi questi tutti adeguatamente rappresentati nella sentenza impugnata.

6. Va infine evidenziato che l’ulteriore aspetto segnalato dal ricorrente, circa i momenti di avvicinamento della vittima all’imputato, è stato correttamente ritenuto irrilevante dalla Corte territoriale al fine della sussistenza del reato contestato.
Ed invero più volte questa Corte ha evidenziato come nell’ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l’attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all’interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore (Sez. 5, n. 5313 del 16/09/2014 Rv. 262665 – 01, atteso che l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato non rende di per sè inattendibile la narrazione delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015 Rv. 264334), attenzione questa che risulta essere stata adeguatamente prestata, per quanto è dato evincere dalla motivazione della sentenza impugnata.

7. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi Euro 2500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di difesa della parte civile nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Internet ed i social network costituiscono la rivoluzione sociale più importante degli ultimi tempi. Il loro avvento ha modificato la vita ed i rapporti sociali delle persone oltre che il loro modo di pensare e comportarsi.
L’era digitale ha offerto la possibilità di comunicare in modo immediato e diffuso, raggiungendo con estrema facilità un numero indeterminato di persone.
Protetti dallo schermo spariscono le inibizioni, si acquista sicurezza nell’esprimere apertamente pensieri ed opinioni e si affrontano con maggior coraggio discussioni e litigi.

Non solo. I social network consentono di mostrarsi diversamente da quel che si è o addirittura permettono di creare identità fittizie. Alle infinite possibilità di informazione, connessione ed amicizia si contrappongono ambiguità, anonimato ed esposizione. Nessuno ha davvero la certezza su chi si nasconda dall’altra parte del monitor e si trova esposto a possibili inganni, giudizi, diffamazioni o molestie.

Le applicazioni di messaggistica istantanea hanno privilegiato, altresì, l’utilizzo della comunicazione in forma scritta rispetto a quella orale (telefonica o personale che sia), dando la possibilità di inviare un numero illimitato di messaggi mediante internet e di comunicare contemporaneamente con più persone.
Il “mondo virtuale”, costituito da piattaforme come Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn e applicazioni di messaggistica come Whatsapp, Messanger, Telegram o simili, nella loro utilità e facilità di utilizzo presentano non poche insidie. I social network, infatti, costituiscono terreno fertile per la commissione di condotte integranti fattispecie di reato, aventi conseguenze penali delle quali la maggior parte delle persone pare non avere precisa consapevolezza.

La giurisprudenza è ormai copiosa con riferimento a furti di identità, sostituzioni di persona, diffamazioni, molestie, stalking, revenge porn perpetrate proprio attraverso l’utilizzo dei social media. Ed è in questi casi che le infinite possibilità offerte da internet si scontrano con il diritto penale.

Il reato di maggiore contestazione nelle aule di tribunale è quello di diffamazione.

Comunicare nell’era digitale è semplice e veloce: ogni messaggio, video o immagine pubblicata sul web è in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone. Tuttavia, laddove il contenuto della pubblicazione offenda una persona individuata, la condotta potrà integrare il delitto di diffamazione.
Ed invero, l’articolo 595 c. p. punisce chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione. In particolare, il reato si configura laddove taluno rivolga ad un destinatario individuabile un’espressione offensiva, percepita, anche non contemporaneamente, da parte di più persone, con la coscienza e volontà di arrecare offesa al decoro, onore e reputazione del destinatario stesso. L’espressione può dirsi offensiva laddove vada a ledere le qualità personali, morali, sociali, professionali di una data persona, compromettendone l’immagine, l’onore o il decoro.
La diffamazione è punita più gravemente qualora l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Ed è proprio tale forma aggravata che la Cassazione, ormai granitica sul punto, ha ritenuto integrata in tutte le ipotesi di diffamazione a mezzo internet, proprio in virtù della potenziale capacità dell’offesa di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone, dato il carattere pubblico dello spazio virtuale e la possibile sua incontrollata diffusione.
La condotta diffamatoria si distingue da quella integrante l’ingiuria – divenuta illecito civile in seguito alla depenalizzazione operata con D.Lvo. 15 gennaio 2016 n. 7 -, che consiste, invece, nell’offesa all’onore ed al decoro di una persona presente, in assenza della percezione da parte di più persone dell’offesa medesima.

Ebbene, pubblicare pensieri, immagini, video o rivolgere espressioni dal contenuto offensivo utilizzando piattaforme social (quali ad esempio Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube) integra il delitto di diffamazione nella sua forma aggravata. In particolare, a titolo esemplificativo, integra il reato pubblicare un messaggio lesivo dell’onore e della reputazione di un soggetto sulla bacheca Facebook del proprio profilo personale, su quella del destinatario o di altri oppure all’interno di conversazioni intrattenute nelle pagine delle piattaforme social.
Il delitto di diffamazione risulta, altresì, integrato laddove le espressioni offensive vengano rivolte in una chat di gruppo (whatsapp o altra applicazione di messaggistica che preveda tale funzionalità). In tale casi la Cassazione ha ritenuto configurabile il delitto di diffamazione e non l’illecito civile di ingiuria anche nell’eventualità in cui tra i fruitori del messaggio figuri la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive (vale a dire la stessa persona offesa è inserita nel gruppo). Se la distinzione tra ingiuria e diffamazione riposa sulla dimensione in cui si colloca l’espressione offensiva – interpersonale tra offensore e offeso, per l’ingiuria, e mediante la percezione da parte di più persone, per la diffamazione – l’elemento per cui il messaggio inviato in una chat di gruppo sia diretto ad una cerchia di fruitori (oltre che essere percepito direttamente dall’offeso), per la Cassazione integra il reato di diffamazione (cfr. Cass. Pen., Sez. V., 17 gennaio 2019, n. 7904). Pertanto, inviare un messaggio offensivo tramite sms, whatsapp, email o simili al solo destinatario dell’offesa, integra l’illecito civile di ingiuria. Qualora il medesimo messaggio sia inviato all’interno di un gruppo di messaggistica o mediante mailing list, la condotta integra, invece, gli estremi della diffamazione.

I social network non sono soltanto possibile teatro di diffamazioni ma possono rappresentare anche terreno fertile per la commissione di condotte che integrano il delitto di sostituzione di persona.

Ed invero, l’art. 494 c. p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. In particolare, la condotta punita consiste nell’indurre in errore terze persone mediante una delle modalità tassativamente previste dalla norma, indipendentemente dal fatto che l’intento perseguito dall’autore sia lecito o illecito oppure non venga neppure realizzato. La condotta, infatti, deve essere posta in essere con il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale che sia, ovvero di recare ad altri un danno. Pertanto, la semplice finzione non costituisce reato ma occorre a tal fine il perseguimento di uno dei suddetti scopi.
Ebbene, la Cassazione ha ritenuto che tale reato sia configurabile anche se commesso tramite internet. La “piazza virtuale”, infatti, si sposa perfettamente con la possibilità di ingannare il prossimo celandosi dietro profili fittizi o attribuendosi o attribuendo qualità o status non veritieri. In particolare, sono state riconosciute integranti il reato di sostituzione di persona le condotte di creare un falso profilo sulle piattaforme social al fine di molestare o denigrare taluno; attribuirsi una falsa qualifica professionale (ad esempio false identità sui social network millantando posizioni professionali di prestigio per corteggiare le vittime, invitarle a falsi colloqui di lavoro o per aumentare i propri follower); creare ed utilizzare un “profilo” sui social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche personali negative (Cass. Pen., Sez. 5, 23 aprile 2014, n. 25774); attribuirsi un falso nome in modo da poter avviare una conversazione con soggetti che, altrimenti, non avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza; attribuirsi un nome immaginario o quello di una persona famosa o influente oppure far credere di avere un’età diversa da quella reale per iniziare conversazioni o instaurare relazioni personali. Queste sono soltanto alcune delle condotte ritenute integranti il reato, a fronte di una casistica giurisprudenziale ormai copiosa in materia.

Il reato, inoltre, concorre con quello di accesso abusivo a sistema informatico di cui all’art. 615 ter c. p. qualora la persona acceda al profilo Facebook di un’altra e scriva o invii messaggi ad altre persone dal medesimo profilo (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 23 marzo 2018, n. 20485).

I social network costituiscono, inoltre, strumento per porre in essere condotte maggiormente insidiose della vita altrui che possono arrivare ad integrare i delitti di atti persecutori (c.d. stalking) o minaccia.

Lo stalking, di cui all’art. 612 bis c. p., è un reato di natura abituale, ove l’autore, mediante condotte reiterate, molesta e minaccia la vittima in modo da produrre alternativamente uno degli eventi indicati nella norma. Tali eventi consistono nel cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il delitto di stalking può essere commesso anche mediante l’utilizzo dei social network, parlandosi in tal caso di cyberstalking.
Tale reato si configura nel momento in cui gli atti persecutori vengono effettuati tramite l’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione, come la messaggistica istantanea dei cellulari ed i social network. In particolare, ad esempio, inviare reiteratamente sms, e-mail o post sui social network o diramare foto e video della vittima, può tradursi in una condotta persecutoria integrante il reato (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 45141).
Se la condotta non risulta idonea ad integrare il delitto di atti persecutori, l’atteggiamento molesto nei confronti di un’altra persona, potrebbe comunque integrare il reato di cui all’art. 660 c. p., il quale punisce chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Per petulanza viene inteso un atteggiamento di insistenza eccessiva, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà. In particolare, la Cassazione ha ritenuto configurabile il reato interpretando in senso estensivo la nozione di luogo aperto al pubblico, ricomprendendo in questa anche i social network o le community, proprio in quanto piazze virtuali che consentono un numero indeterminato di accessi e di visioni(cfr. Cass. Pen., Sez. I, 11 luglio 2014, n. 37596).

Mediante internet ed i social network è possibile, altresì, integrare il delitto di minaccia qualora le pubblicazioni rivolte ad un destinatario individuabile abbiano contenuto intimidatorio. L’art. 612 c. p. punisce chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto, intendendosi per minaccia la prospettazione di un male ingiusto tale da ingenerare timore o turbamento nella persona offesa.
Ebbene, il reato di minaccia risulta configurabile anche se posto in essere con modalità “a distanza” e, dunque, anche mediante l’utilizzo di sms privati o mediante le piattaforme social (cfr. Cass. Pen., sez. V, 19 aprile 2016, n. 16145).

Infine, i social network risultano anche possibili teatri di condotte integranti il c.d. revenge porn, gravemente lesivo della privacy e della dignità della persona.

In particolare, l’art. 612 ter c. p. punisce chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Pertanto, divulgare a terzi un contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ritratta, integra il delitto suddetto, la cui pena è, inoltre, aggravata qualora i fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Concludendo a fronte delle infinite possibilità offerte dai social network è fondamentale ponderare i propri comportamenti tenendo conto che quanto pubblicato è astrattamente visibile da un numero indeterminato di persone e che questo espone gli autori a ripercussioni anche di carattere penale.

 

Avv. Andrea Di Giuliomaria

La legge 9 gennaio 2019, n. 3, abrogando l’art. 346 c.p. e riformulando l’art. 346 bis c.p., ha incluso in tale ultima fattispecie sia la relazione asserita sia quella esistente, nel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacità, in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell’esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ciò significa che la fattispecie è configurabile a prescindere dalla circostanza che ricorra una vanteria da parte del soggetto che riceve la promessa o la dazione, essendo bastevole che costui consapevolmente si avvalga dell’influenza riconosciutagli, ottenendo per questo denaro o altra utilità, ciò in cui si concreta lo sfruttamento della relazione.

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell’incipit della norma il delitto in esame rimane, invece, assorbito ove sia configurabile un vero e proprio patto corruttivo, di cui agli artt. 318, 319, 319 ter o ai reati di cui all’art. 322bis c.p. Tali ipotesi corruttive si configurano qualora la promessa o la dazione siano volte a remunerare il pubblico ufficiale munito delle competenze dedotte nel patto o comunque rientranti nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale esercita o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fatto.

 

Penale Sent. Sez. 6 Num. 12095 Anno 2020
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 19/02/2020

 

SENTENZA

sul ricorso presentato da
P.M. presso Tribunale di Potenza
nei confronti di
De Bonis Cristalli Raffaele Mario, nato il 18/12/1934 a Potenza

avverso l’ordinanza del 7/11/2019 del Tribunale di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M.
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Massimo Biffa, che si è riportato alla memoria depositata
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con ordinanza del 7/11/2019 il Tribunale Potenza in sede di riesame ha parzialmente annullato quanto alle incolpazioni di cui ai capi b) e d), ma per il resto confermato quella del 14/10/2019, con cui il GIP del Tribunale di Potenza ha applicato a De Bonis Cristalli Raffaele Mario la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Potenza, in relazione all’annullamento dell’ordinanza genetica nella parte riguardante il reato di traffico di influenze ex art. 346-bis cod. pen., di cui al capo d) dell’incolpazione provvisoria.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 346- bis e 319 cod. pen.
L’ipotesi accusatoria si incentrava sulla dazione della somma di euro 25.000,00 da parte del De Bonis a tal Di Lascio, uomo di fiducia del Governatore della Regione Basilicata, perché con la sua influenza agevolasse la società facente capo a tal Barozzi, cliente del De Bonis, nella trattazione da parte dei competenti uffici regionali del finanziamento e del pagamento di lavori riferiti alla realizzazione di un’opera appaltata alla società del Barozzi.
Il Tribunale aveva tuttavia escluso l’ipotesi oggetto di incolpazione, in quanto non era emersa una vanteria del Di Lascio ed era risultato che il De Bonis era in grado di tenere diretti contatti con personaggi influenti, e aveva semmai ravvisato il fumus di una pattuizione di tipo corruttivo, nell’ambito della quale il Di Lascio era inserito, in quanto soggetto in stretto collegamento con i contraenti del patto, quale uomo di fiducia del Presidente Pittella e collaboratore con il capogruppo PD. Il ricorrente, a fronte di ciò, rileva che la documentazione acquisita aveva posto in luce che lo sblocco della situazione riguardante il Barozzi era cominciato all’inizio del 2019, allorché la Giunta regionale, assente il Pittella, perché sospeso in ragione di separate vicissitudini giudiziarie, aveva approvato l’aumento per il completamento dell’appalto, dopo di che si erano progressivamente registrati ulteriori interventi dell’apparato tecnico volti a propiziare esiti conformi agli auspici del Barozzi, in una fase in cui né Pittella né Di Lascio avevano competenze dirette sul procedimento e il Pittella nemmeno sul versante politico, fermo restando che il condizionamento dell’evoluzione della pratica vi era stato.
Tali elementi consentivano di ravvisare solo il delitto oggetto di incolpazione e non quello di corruzione.
Inoltre il Tribunale aveva erroneamente interpretato l’art. 346-bis cod. pen., dando rilievo all’aspetto della vanteria, che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 3 del 2019 non avrebbe potuto considerarsi elemento fondante, potendosi configurare il reato nei confronti di chi abbia davvero relazioni e ruolo ed eserciti la sua influenza, facendosi remunerare.
Il Tribunale non aveva considerato che la fattispecie pone in alternativa la vanteria e lo sfruttamento effettivo delle relazioni, nel caso di specie da correlarsi alla vicinanza del Di Lascio al Pittella, parimenti in grado di caldeggiare la pratica Barozzi.
Peraltro il Di Lascio non avrebbe avuto motivo di vantare alcunché, in quanto era ben nota la sua vicinanza ad ambienti politici e amministrativi e per questo era cercato dal De Bonis.
Segnala il ricorrente la valenza di alcune conversazioni intercettate e la neutralità degli elementi valorizzati dal Tribunale, ribadendo che il delitto di corruzione avrebbe richiesto che il pubblico ufficiale avesse le competenze dedotte nel patto, mentre nel caso in esame, per ragioni diverse, ciò non avrebbe potuto dirsi né per il Di Lascio né per il Pittella.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’assenza di elementi sintomatici della condotta di traffico di influenze e al fumus del delitto di corruzione.
Rileva il ricorrente che il Tribunale aveva dato rilievo all’assenza di prova di condotte di vanteria e alla presenza del fumus della corruzione, ma poi in concreto non aveva sviluppato alcuna motivazione sugli elementi sintomatici di tale fumus. Rileva inoltre che nelle pagg. da 61 a 75 il Tribunale, nel dar conto del compendio indiziario, aveva enfatizzato frasi captate per dimostrare che era il De Bonis a cercare il Di Lascio e che dunque era mancata la vanteria da parte di quest’ultimo, nel quadro di un rapporto di parità tra De Bonis e Pittella, e aveva inoltre nella medesima prospettiva esaminato l’iter amministrativo della pratica, peraltro dando vita ad una elencazione di risultati, slegata rispetto al fine di dimostrare l’assenza di vanteria e il fumus della corruzione.
Ed ancora il Tribunale era incorso in un errore logico nel rimarcare l’autorevolezza del De Bonis, quale soggetto in grado di relazionarsi autonomamente, in quanto i riferimenti alle intercettazioni deponevano nel senso contrario, attestando che semmai il De Bonis si recava nello studio del Marsico anche su indicazione di Di Lascio, fermo restando che comunque il dato era compatibile con la ricostruzione accusatoria, potendosi ipotizzare che il De Bonis anche in proprio giocasse le sue carte, agendo su più fronti.
Ma alla resa dei conti l’intera motivazione era fondata sull’erronea impostazione dei profili giuridici, nel presupposto che fosse necessario riscontrare condotte di vanteria, che avrebbero invece potuto mancare, senza incidere sulla configurabilità del reato.

3. Ha depositato una memoria il difensore del De Bonis, deducendo l’inammissibilità del ricorso, in quanto generico e comunque volto a contestare la valutazione di merito, adeguatamente motivata dal Tribunale, e in quanto volto ad introdurre profili non emergenti specificamente dal generico capo di incolpazione, quanto al rilievo della condotta di sfruttamento, e comunque manifestamente infondato sotto il profilo dell’analisi giuridica della fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale, nel rivalutare il quadro indiziario, è incorso nei vizi denunciati dal P.M. ricorrente, da un lato indebitamente valorizzando l’elemento della vanteria, a fronte dell’effettivo tenore dell’art. 346-bis cod. pen., come riformulato dalla legge 3 del 2019, e dell’oggetto dell’incolpazione provvisoria, dall’altro limitandosi genericamente a prospettare in controluce il fumus di un patto corruttivo, al cospetto di un quadro indiziario di per sé coerente con l’ipotesi accusatoria e in assenza della precisa indicazione dei poteri e delle competenze nel patto, riferibili a pubblici ufficiali asseritamente in esso coinvolti.

3. Deve al riguardo in generale osservarsi che il reato di traffico di influenze è destinato ad assicurare copertura anticipata a tutte le forme di programmata interferenza con l’agire della P.A., idonea ad alterarne il buon andamento.
In tale prospettiva la legge 3 del 2019, in luogo dell’equivoco riferimento alla millanteria, contenuto nell’originaria fattispecie di cui all’art. 346 cod. pen., contrapposta allo sfruttamento di relazioni esistenti, ha incluso nell’unica fattispecie di cui al riformulato art. 346-bis, cod. pen., sia la relazione asserita sia quella esistente, nel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacità, in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell’esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Ciò significa che la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e sfruttamento della capacità di influenza dall’altro, in quanto quest’ultima costituisca un dato che non necessiti di specifica illustrazione ma possa dirsi il presupposto anche implicito dell’intercorsa pattuizione o comunque della dazione.

4. Va poi rimarcato che l’ipotesi del traffico di influenze è caratterizzata da una clausola di sussidiarietà espressa, in forza della quale la stessa sfuma ed è assorbita, ove sia invece configurabile un vero e proprio patto corruttivo riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-ter o ai reati di cui all’art. 322-bis.

Conseguentemente deve escludersi la configurabilità del delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen. allorché la promessa o la dazione siano volte a remunerare il pubblico ufficiale e questo sia direttamente attratto nel patto, divenendone partecipe, quale beneficiario diretto o indiretto del denaro o dell’utilità.

E’ infatti di tutta evidenza che in un caso del genere non vi è ragione di apprestare una tutela anticipata rispetto ad un rischio di coinvolgimento dell’effettivo esercizio della funzione, che si è ormai concretizzato.

5. Devono peraltro formularsi ancora due precisazioni di carattere generale.

5.1. In primo luogo si rileva che il reato di cui all’art. 346-bis è aggravato se chi indebitamente fa dare denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: ciò, al fine di distinguere tale fattispecie da quella della corruzione, implica che la qualifica venga in rilievo come mera qualità di posizione, non implicante il dinamico manifestarsi di competenze e poteri del soggetto qualificato, risultando ravvisabile il delitto di corruzione quando al contrario risultino specificamente dedotti all’interno del patto quelle competenze o quei poteri.
Va infatti richiamato il principio consolidato in forza del quale il delitto di corruzione rientra tra i reati funzionali, con la conseguenza che l’atto dedotto nel patto, se non deve essere ricompreso nelle specifiche mansioni, deve comunque rientrare nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale eserciti o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fatto (Sez. 6, n. 17973 del 22/1/2019, Caccuri, rv. 275835; Sez. 6, n. 23355 del 26/2/2016, Margiotta, rv. 267060).
Tale principio deve essere letto alla luce di quello in forza del quale l’atto di ufficio deve concretare l’esercizio dei poteri funzionali, non rientrando in esso quello che debba intendersi compiuto «in occasione dell’ufficio» e che se del caso si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione (Sez. 6, n. 7731 del 12/2/2016, Pasini, rv. 266543; Sez. 6, n. 38762 del 8/3/2012, D’Alfonso, rv. 253371).
5.2. In secondo luogo deve osservarsi che la relazione di sussidiarietà rispetto alle ipotesi di corruzione implica che, in presenza di elementi di per sé coerenti con la sussunzione nella fattispecie del traffico di influenze, il delitto di corruzione possa dirsi prevalente, solo in quanto questo sia non solo genericamente prospettato ma anche concretamente suffragato, in ragione del fatto che originariamente il prezzo fosse causalmente destinato al soggetto qualificato e non volto a compensare una mediazione (sul punto per il rilievo del profilo causale: Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. nel 2017, rv. 269736) o che comunque il soggetto qualificato fosse stato effettivamente reso partecipe del patto, quale beneficiario della dazione o della promessa in relazione all’esercizio delle sue funzioni,essendo per contro insufficiente la mera consegna sine titulo di somme ad un intermediario, in mancanza di elementi idonei a dimostrare che si sia consumato un episodio di corruzione (sul punto Sez. 6, n. 1 del 2/12/2014, dep. nel 2015, Pedrotti, rv. 262929; Sez. 6, n. 2006 del 13/8/1996, Pacifico, rv. 206122).

6. Alla luce di tali premesse, si rileva che il Tribunale ha erroneamente valorizzato il tema della vanteria, giungendo ad escludere il reato in ragione del fatto che, secondo la proposta ricostruzione, non era emersa una specifica prospettazione da parte del Di Lascio della propria capacità di influenza ed al contrario risultava che il De Bonis era in grado di disporre di proprie entrature negli ambienti politici ed amministrativi: si è in realtà rilevato come il reato di traffico di influenze sia configurabile a prescindere dalla circostanza che ricorra una vanteria da parte del soggetto che riceva la promessa o la dazione, essendo bastevole che costui consapevolmente si avvalga dell’influenza riconosciutagli, ottenendo per questo denaro o altra utilità, ciò in cui si concreta lo sfruttamento della relazione, che nel caso di specie aveva parimenti formato oggetto dell’incolpazione provvisoria.
D’altro canto l’ordinanza genetica aveva posto in luce che non solo il De Bonis si era rivolto al Di Lascio in ragione delle relazioni di cui costui notoriamente e stabilmente godeva (il dato è invero incontestato), in primo luogo con il Presidente Pittella, ma si era concretamente avvalso del Di Lascio, al fine di perorare la causa del suo cliente Barozzi presso gli organi amministrativi chiamati ad occuparsi delle questioni legate all’appalto aggiudicato alla Cobar, concernenti lo sblocco dei pagamenti pretesi dal Barozzi.
A fronte di ciò il Tribunale, pur avendo dato conto di un incontro cui aveva partecipato il Di Lascio, unitamente al Pittella e al candidato Trerotola, con il Direttore Generale Marsico e pur avendo inoltre fatto riferimento ad una conversazione intercorsa tra il De Bonis e il Di Lascio in cui il primo riferiva al secondo di essere andato «dove mi avevi detto di andare a vedere…le carte, le cose,..il fascicolo..» (pag. 73 dell’ordinanza impugnata), ha contraddittoriamente concluso nel senso che il De Bonis si era autonomamente attivato, in quanto in
grado di farlo in forza delle sue autonome entrature.

7. Sotto diverso profilo va rimarcato come il Tribunale abbia dato conto del versamento di euro 25.000,00 nelle mani del Di Lascio, avvenuto il giorno successivo a quello delle elezioni regionali (somma che anche il Tribunale ha  escluso di poter ricondurre, al di là delle apparenze, ad un neutro contributo elettorale), ma abbia nondimeno prospettato che ciò valeva a connotare il fumus di un più ampio rapporto di tipo corruttivo, coinvolgente, per quanto è dato comprendere, il Presidente Pittella.
Orbene, anche con riguardo a tale aspetto risultano fondati i rilievi del P.M. ricorrente.
Deve infatti sottolinearsi che il Tribunale da un lato ha prospettato la riferibilità della dazione ad un consolidato rapporto corruttivo, ma dall’altro ha ritenuto che fosse configurabile genericamente il fumus di un siffatto rapporto, del quale non ha concretamente indicato origine, sviluppo e contenuto, in relazione a competenze e poteri del pubblico ufficiale coinvolto.
Va a questo riguardo rilevato che l’incolpazione provvisoria aveva ad oggetto l’esercizio dell’influenza presso gli uffici della Regione, competenti per le questioni relative al citato appalto, e che inoltre lo stesso Tribunale ha dato conto del rapporto intercorso tra il De Bonis e di Di Lascio e del successivo pagamento fatto nelle mani di quest’ultimo.
Ma alla resa dei conti, a fronte di quanto esposto nell’ordinanza genetica, in cui erano stati posti in stretta relazione i contatti tra il De Bonis e il Di Lascio, i contatti registratisi presso gli uffici amministrativi competenti e la dazione della somma, il Tribunale ha finito per sovrapporre solo genericamente un’ipotesi corruttiva, ipotizzando il coinvolgimento del Pittella, ma senza considerare quali competenze e poteri di quest’ultimo potessero dirsi dedotti nel patto corruttivo in una fase in cui lo stesso Pittella, già sospeso e sottoposto a misura custodiale, era stato poi assoggettato a misura non custodiale, pur di seguito revocata, nell’ambito di una separata indagine, e in cui comunque venivano in rilievo competenze spettanti agli uffici amministrativi.
In altre parole ad elementi sussumibili nella fattispecie del traffico di influenze, direttamente e primariamente coinvolgente il Di Lascio, a fronte della dazione ricevuta, quand’anche destinata a soggetto a lui comunque strettamente legato, il
Tribunale ha finito per contrapporre un’ipotesi di corruzione non specificamente delineata e dunque non idoneamente suffragata, non avendo ricostruito la connotazione funzionale del patto corruttivo e la connotazione causale della dazione, in relazione all’esercizio di competenze spettanti ad un definito pubblico ufficiale, che è stato sì individuato nel Pittella, ma senza un inquadramento contestualizzato di funzioni pubbliche realmente dedotte e concretamente esercitate.

8. I riscontrati vizi assumono dunque rilievo sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello della motivazione e impongono l’annullamento in parte qua dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame, da effettuarsi alla luce dei rilievi esposti.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali.
Così deciso il 19/2/2020

avvocato di giuliomaria

QUALCHE CHIARIMENTO

SUL RAPPORTO TRA LA QUALIFICAZIONE QUALE INFORTUNIO SUL LAVORO

DEL CONTAGIO INTRAZIENDALE DA COVID-19

E LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL DATORE DI LAVORO

II rischio di contagio da Covid-19 costituisce un rischio ambientale che riguarda l’intera popolazione ed ogni contesto sociale e, dunque, anche quello lavorativo.

È indubbio ormai che sul datore di lavoro gravi una posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti anche in ordine al rischio di contagio intraziendale da Covid-19; pertanto, lo stesso è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire e contenere detto rischio. Tale posizione di garanzia apre la strada ad una eventuale responsabilità penale del datore di lavoro per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo nel caso di contagio intraziendale del lavoratore.

L’art. 42, comma 2, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha sancito che il contagio da Coronavirus, quando verificatosi “in occasione di lavoro”, debba essere qualificato come infortunio sul lavoro con conseguente tutela assicurativa da parte dell’INAIL.

Ebbene, tale qualificazione unita alla possibile ed eventuale responsabilità penale del datore di lavoro ha dato luogo a non pochi allarmismi e preoccupazioni con particolare riferimento al possibile esercizio di rivalsa da parte dell’INAIL delle prestazioni assicurative erogate. Infatti, permane la responsabilità civile a carico del datore di lavoro nel caso in cui questi riporti una condanna penale per il fatto da cui l’infortunio è derivato, con conseguente rimborso all’INAIL, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, dell’indennizzo erogato all’infortunato.

Tanto premesso, deve essere chiarito che non sussiste alcuna consequenzialità tra il riconoscimento come infortunio sul lavoro del contagio da Covid-19 intraziendale da parte dell’INAIL e l’affermazione della responsabilità penale del datore di lavoro con tutte le conseguenze sopra richiamate. Diversi, infatti, sono i presupposti ed i requisiti posti alla base dell’accertamento dell’erogazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL rispetto a quelli necessari per poter affermare la responsabilità penale del datore di lavoro.

Ed invero, affinché il contagio da Covid-19 di un lavoratore sia qualificato quale infortunio sul lavoro, con conseguente tutela assicurativa da parte dell’INAIL, risulterà sufficiente dimostrare che l’infezione sia avvenuta “in occasione del lavoro”.
Tale accertamento risulta un minus rispetto a quello più complesso e penetrante che caratterizza il processo penale con particolare riferimento ai delitti colposi. Infatti, per poter ritenere sussistente la responsabilità penale del datore di lavoro per le lesioni o la morte occorsi al lavoratore risulta necessario l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato colposo.

Ed invero, una volta ritenuto sussistente il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento (ovvero la sicura riconducibilità del contagio all’interno del luogo di lavoro, prova tutt’altro che immediata per la Pubblica Accusa), risulta necessario individuare la regola cautelare violata dal datore di lavoro (quale, ad esempio, la mancata adozione o il mancato controllo delle prescrizioni contenute nei Protocolli), accertare la causalità della colpa (vale a dire l’incidenza della violazione della norma cautelare sulla verificazione dell’evento) nonché, la concretizzazione del rischio (ovvero che l’evento in concreto verificatosi rientri tra quelli che la specifica regola cautelare violata intendeva scongiurare) e l’efficacia del comportamento alternativo lecito (ossia l’accertamento che l’eventuale comportamento rispettoso della norma cautelare avrebbe evitato l’evento). Da ultimo, andrà dimostrata anche l’esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare: dovrà accertarsi, quindi, l’evitabilità e la prevedibilità dell’evento da parte del datore di lavoro tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Concludendo, al riconoscimento del contagio da Covid-19 quale infortunio sul lavoro da parte dell’INAIL, non segue necessariamente l’affermazione della penale responsabilità del datore di lavoro per la lesione o la morte del lavoratore; penale responsabilità che potrà essere affermata solo dopo l’accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, di tutti gli elementi costitutivi del reato sopra richiamati.

Pisa, 18 maggio 2020

Avv. Andrea Di Giuliomaria

avvocato di giuliomaria

 

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33:

NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE

A decorrere dal 18 maggio 2020 verranno meno tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni, con riferimento a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Pertanto, all’interno del territorio regionale, non sarà più necessario portare con sé l’autodichiarazione al fine di giustificare lo spostamento.

L’autocertificazione rimarrà, invece, necessaria, fino al 2 giugno 2020, per gli spostamenti in una Regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova e per gli spostamenti da e per l’estero, i quali devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Permane il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Le misure previste dal decreto si applicato fino alla data del 31 luglio 2020.

La violazione delle disposizioni del decreto e di eventuali dpcm o ordinanze attuative del medesimo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p.

La violazione della misura della quarantena disposta con provvedimento dell’autorità sanitaria è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 c.p. o comunque più grave reato.

Pisa, 17 maggio 2020

Avv. Andrea Di Giuliomaria

L’avvocato Di Giuliomaria: «In caso di contagio riconducibile al luogo di lavoro l’imprenditore può incorrere in una denuncia penale»

 

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In tema di reato colposo omissivo improprio, al fine di ritenere sussistente la responsabilità del medico per la morte del paziente, risulta necessario accertare in primis il rapporto di causalità tra omissione ed evento il quale non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma occorre accertare che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In particolare, il giudizio contro-fattuale, necessario per accertare che l’azione doverosa omessa avrebbe impedito l’evento, deve fondarsi su un giudizio di alta probabilità logica, fondato non solo su affidabili informazioni scientifiche, ma anche sulle contingenze significative del caso concreto.
Nel caso di specie la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata risultando lacunosa la motivazione nella parte in cui si limitava ad affermare la sussistenza del nesso causale alla luce del mero dato statistico ed astratto, prescindendo completamente dalle peculiarità della situazione concreta.

 

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10175 Anno 2020
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 04/03/2020

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRACCHITTA SONIA nato a ROMA il 21/09/1973

avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Nell’interesse delle parti civili Cornacchia Luciano e Cornacchia Anna Rita è presente l’avvocato Lavigna Giuseppe del foro di ROMA che insiste per il rigetto del ricorso e deposita nota spese e conclusioni a cui si riporta.
E’ presente l’avvocato SALVATORE VOLPE del foro di Roma per la parte civile Cornacchia Vincenzo che insiste per la conferma della sentenza impugnata con rigetto del ricorso, deposita nota spese e conclusioni a cui si riporta.
E’ altresì presente l’avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO del foro di ROMA per la ricorrente BRACCHITTA SONIA che illustra i motivi del ricorso ed insiste per l’accoglimento.
Si da atto della presenza del dott. Emanuele Acquarelli (ordine degli avvocati di Roma, n. tess. P73159) ai fini della pratica forense.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui Sonia Bracchitta è stata condannata alla pena sospesa di un anno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, per il reato di cui all’art. 589 cod.pen., perché, nella sua qualità di medico in servizio presso il reparto di cardiologia dell’ospedale israelitico, che ebbe ad occuparsi della paziente Lidia Angelini, ne cagionava il decesso in data 10 novembre 2012, a causa di insufficienza cardiocircolatoria acuta da trombo embolia polmonare massiva per trombosi venosa profonda, con colpa consistita in imprudenza e negligenza e più precisamente nell’omessa prescrizione e somministrazione di adeguata terapia profilattica antitrombotica a base di derivati eparinici – terapia che, se tempestivamente somministrata sin dal 4 novembre 2012 avrebbe potuto scongiurare l’evento

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputata che ha dedotto 1) la lacuna motivazionale in ordine alla prima censura di appello sulla causa del decesso che, come emerso nell’istruttoria, non può escludersi dovuto ad un’embolia autoctona della vena cava invece che ad una trombosi venosa profonda negli arti inferiori e, cioè, ad un evento imprevedibile ed inevitabile o, comunque, non collegabile ad una propria condotta omissiva, come spiegato dai consulenti della difesa Prof. Pierluigi Artignani e dott.ssa Rosanna Cecchi; 2) la radicale carenza di motivazione e l’errata interpretazione dell’art. 40 cod.pen. in ordine all’assunzione di una posizione di garanzia da parte propria nei confronti della vittima, essendo Sonia Bracchitta un consulente con contratto di 22 ore settimanali presso l’ospedale israelitico, che si è limitata a visitare la paziente solo nelle ore mattutine dal 5 novembre 2012 all’8 novembre 2012 ed il 9 novembre 2012 unitamente alla dott.ssa Lucianetti, mentre non era nemmeno presente il giorno del ricovero 4 novembre 2012; 3) il vizio motivazionale e l’inosservanza degli artt. 40, secondo comma, e 590 cod.pen., non essendo stato accertato, con un necessario giudizio contro-fattuale, se e con quali probabilità la somministrazione di eparina avrebbe impedito la morte della vittima (gli stessi consulenti del P.M., nei chiarimenti a margine della loro relazione, a p. 7, hanno precisato che anche il metodo di profilassi più efficace e correttamente impiegato non è in grado di annullare il rischio TEV) e soprattutto non essendo stato accertato quando sarebbero insorte le condizioni che avrebbero giustificato la terapia anti-trombosi, consistenti nella persistenza, per un periodo superiore a tre giorni, di una situazione di immobilità o ipomobilità (situazione, peraltro, esclusa dal perito di ufficio, sulla base dei dati riportati in cartella clinica), e non essendosi tenuto conto del rischio emorragico concreto a cui era soggetta Lidia Angelini,
in ragione dell’anemia sideropenica aggravata dalla perdita, durante il ricovero, di un 1 grammo di emoglubina, delle tracce di sangue nelle urine, della dolorabilità in epigastrio, che lasciava presupporre una gastrite erosiva o una lesione ulcerosa gastrica, sicché non può affatto affermarsi che fosse doveroso prescrivere la terapia eparinica e che la relativa omissione fosse rimproverabile; 4) la violazione dell’art. 603, secondo e terzo comma, cod.proc.pen., e la carenza motivazionale in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, tramite nomina di un altro perito – rinnovazione necessaria al fine di disattendere le difformi conclusioni del perito d’ufficio già nominato; 5) la violazione dell’art. 3, primo comma, I. n. 189 del 2012, atteso che la eventuale colpa configurabile deve qualificarsi come lieve, non essendo certa la situazione di ipomobilità/immobilità e considerato il rischio concreto emorragico presente; 6) l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen. essendo state negate con motivazione apodittica le attenuanti generiche.
In data 24 gennaio 2020 risulta depositata ulteriore memoria difensiva dell’imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso merita accoglimento.

2. Il primo motivo, avente ad oggetto il vizio motivazionale in ordine alla causa del decesso di Lidia Angelini, che, nella prospettazione della difesa potrebbe essere collegato ad un’embolia autoctona della vena cava invece che ad una trombosi venosa profonda negli arti inferiori, non può essere accolto, atteso che le argomentazioni sul punto del giudice di primo grado, le quali, versandosi in una ipotesi di doppia conforme di condanna, integrano la sentenza impugnata, sono esaustive, non manifestamente illogiche e non presentano alcuna contraddizione con le prove acquisite, su cui, al contrario, si fondano. In particolare, nella sentenza del Tribunale di Roma, si legge a p. 3 che, come precisato dal consulente della difesa Prof. Pierluigi Artignani, le trombosi autoctone a livello cavale o polmonare sono connesse a patologie particolari, quali, ad esempio, neoplasie, e, come precisato dall’altro consulente della difesa dott.ssa Rosanna Cecchi, non vi sono, nel caso di specie, elementi che inducano a ritenere possibile una trombosi autoctona. Il giudice di primo grado ha, dunque, in modo coerente con il quadro probatorio, identificato la causa del decesso in una trombosi profonda venosa, del tutto prevedibile ed evitabile, sottolineando l’irrilevanza, ai fini della individuazione della colpa dell’imputata, dell’esatta individuazione del distretto in cu si è formato il trombo.

3. Pure la seconda censura, avente ad oggetto la posizione di garanzia dell’imputata nei confronti della vittima, è destituita di fondamento.

In primo luogo l’assunzione della posizione di garanzia di un soggetto dipende dall’attività svolta e dai rapporti instaurati rispetto alla vittima, mentre non può essere influenza dal tipo di rapporto contrattuale intercorso con un terzo. Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio in tema di colpa professionale del medico, che il concreto e personale espletamento di attività da parte dello specializzando comporta pur sempre l’assunzione diretta, da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce, secondo i rispettivi ambiti di pertinenza e di incidenza (così già Sez. 4,n. 32901 del 20/01/2004 Ud., dep. 29/07/2004, Rv. 229069 – 01; più recentemente Sez. 4 n. 6215 del 10/12/2009 ud.- dep. 16/02/2010, Rv. 246419 – 01).

Nella sentenza di primo grado si è, del resto, precisato, in modo dettagliato e diffuso, che il medico che ha seguito la paziente, visitandola tutti i giorni dal 5 al 9 novembre 2012, è stata la dott.ssa Sonia Bracchitta, in quanto la dott.ssa Lucianetti è stata in ferie sino al giorno 6 novembre 2012 e non era presente in reparto il 7 e 8 novembre 2012, in quanto addetta all’ambulatorio, sicché, pur in assenza di un’assegnazione formale, non può escludersi l’assunzione, da parte dell’imputata, di una posizione di garanzia di fatto, conformemente al principio secondo cui, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante purchè l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n. 37224 del 05/06/2019 ud. – dep. 06/09/2019, Rv. 277629 – 01).

4. E’, invece, fondata la terza doglianza, avente ad oggetto il vizio motivazionale e la violazione dell’art. 40 cod.pen. in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, che è stato affermato in assenza di un adeguato giudizio contro-fattuale, ed in ordine all’effettiva doverosità della somministrazione dell’eparina, che è stata ritenuta escludendo, in modo illogico e contraddittorio, il rischio emorragico allegato dalla difesa.
Al fine di affrontare correttamente la doglianza in esame, occorre premettere che, come noto, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, mentre l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad
altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 ud. – dep. 11/09/2002, Rv. 222139 – 01).
Si è, tuttavia precisato che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana (nella specie: l’effetto salvifico delle cure omesse), deve fondare non solo su affidabili informazioni scientifiche ma anche sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi comprendere: a) qual è solitamente l’andamento della patologia in concreto accertata; b) qual è normalmente l’efficacia delle terapie; c) quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici (Sez. 4 n. 32121 del 16/06/2010 ud. – dep. 20/08/2010, Rv. 248210 – 01 che ha aggiunto che, sulla base di tali elementi, l’esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l’effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti sia caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero sia fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili). Più recentemente Sez. 4, n. 10615 del 04/12/2012 ud. – dep. 07/03/2013, Rv. 256337 – 01, nel riaffermare lo stesso principio e, cioè, che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana ovvero l’effetto salvifico delle cure omesse, deve fondare su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto, ha annullato la sentenza di merito per carenze motivazionali in ordine all’individuazione dell’esistenza del nesso causale fra la condotta omissiva e l’evento, in quanto non era stata valutata in concreto l’efficacia salvifica delle cure omesse.
Nel caso in esame, come già osservato relativamente alla prima censura, i giudici di merito hanno, in modo ineccepibile, escluso una trombosi autoctona ovvero un decorso causale alternativo ed imprevedibile.
Tuttavia, in ordine all’effetto salvifico della condotta omessa (prescrizione dell’eparina), nella sentenza di primo grado, a p. 21, si legge che, “ipotizzata come realizzata la condotta doverosa omessa, ossia ipotizzando che alla Angelini fosse stata somministrata eparina sin dal giorno 7 novembre (quarto giorno successivo all’inizio dell’ipomobilità), si sarebbe significativamente ridotto il rischio del verificarsi della complicanza trombo-embolica, in quanto la terapia in esame è finalizzata proprio, nei pazienti ospedalizzati a mobilità ridotta, e con altri fattori di rischio, nel caso di specie presenti (età avanzata ed obesità), ad evitare la formazione dei trombi”. Tale conclusione si raccorda con le indicazioni dei consulenti dell’accusa, riportate a p. 11, secondo i quali, “fermo restando che anche il metodo più efficace e correttamente impiegato di profilassi non è in grado di annullare il rischio di trombosi venosa profonda”, l’adeguata terapia avrebbe avuto “una significativa probabilità di evitare l’evento tromboembolitico polmonare e conseguentemente il decesso della paziente”. Nella sentenza di appello a p. 3 si legge che la condotta doverosa avrebbe certamente evitato l’evento mortale, spiegandosi a p. 4 che “la terapia non somministrata nei pazienti ospedalizzati a mobilità ridotta e con altri fattori di rischio è mirata proprio a evitare la formazione di trombi e a ridurre in modo efficace il rischio della complicanza trombo embolia”.
Alla luce dei principi già evidenziati, che impongono di verificare, in base al meccanismo contro-fattuale, che l’azione (doverosa) omessa avrebbe impedito l’evento, secondo un giudizio di alta probabilità logica, fondato non solo su affidabili informazioni scientifiche, ma anche sulle contingenze significative del caso concreto, tale motivazione risulta lacunosa nella parte in cui si limita ad affermare la sussistenza del nesso causale alla luce del mero dato statistico ed astratto, prescindendo completamente dalla situazione concreta e, cioè, dalle condizioni specifiche della paziente (età ed altre patologie accertate e risultanti in modo certo e chiaro dalle sentenze di merito, tra cui la sincope che aveva determinato il ricovero, il diabete mellito di tipo 2, la gastrite cronica, la ipertensione), dal lasso temporale intercorso dal momento in cui sarebbe insorta la doverosità della terapia antitrombotica ed il momento del decesso (momento in cui è insorta la doverosità della terapia antitrombotica: 7 novembre 2012 e, cioè, terzo giorno dopo il ricovero, caratterizzato dalla mobilità ridotta della paziente, che era, invece, stata valutata come autonoma nel momento dell’ingresso in ospedale il 4 novembre 2012, v. sentenza di primo grado; momento del decesso: 10 novembre, ore 6,00); dai tempi ordinari e specifici di efficacia della terapia omessa; dalla stessa evoluzione della patologia trombotica e dall’analisi del relativo grado di gravità al momento in cui si sarebbe dovuta
iniziare la terapia omessa.

A ciò si aggiunga, inoltre, che la motivazione è lacunosa anche in ordine all’individuazione dell’effettiva elevata probabilità logica dell’efficacia salvifica delle cure omesse, individuata in termini generici nella significativa riduzione del rischio del verificarsi della complicanza tromboembolica, senza alcuna risposta alle doglianze della difesa sul punto.
A ciò si aggiunga che, pur essendosi il Tribunale lungamente soffermato sulla doverosità, nel caso concreto, di somministrare farmaci idonei a prevenire il rischio trombotico, la motivazione è esaustiva, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, alla luce della complessa istruttoria dibattimentale e delle prove testimoniali (in particolare di quanto riferito dagli infermieri e dalla nipote della vittima), soltanto riguardo all’effettiva esistenza, in aggiunta all’età e all’obesità, dell’ulteriore fattore di rischio della complicanza trombotica della ridotta mobilità della paziente (ridotta mobilità non percepita e negata dall’imputata ed esclusa anche dal perito nominato il quale, tuttavia, ha fondato il suo giudizio esclusivamente sulle prove documentali). Al contrario, il Tribunale e la Corte di appello hanno escluso (il primo a p. 12 ed il secondo a p. 2), in modo illogico e contraddittorio, il rischio emorragico, allegato dalla difesa. Più precisamente, il Tribunale ha riportato le valutazione del consulente della difesa, dott.ssa Cecchi, secondo cui l’anemia sideropenica, la gastrite cronica, l’insufficienza renale moderata costituivano degli elementi ostativi ad una terapia anti-coagulante, rendendo il rischio emorragico superiore a quello trombotico, e la premessa dei consulenti della pubblica accusa, secondo cui la decisione di iniziare la terapia antitrombotica si basa sempre su una valutazione individuale del rapporto rischio emorragico/trombotico, ma ha, poi, escluso il rischio emorragico in adesione alle indicazioni dei consulenti della pubblica accusa fondate sulle linee guida del 2011, che indicano alcune della situazioni a cui si associa il rischio emorragico. Le linee guida non possono, tuttavia, escludere che il medico, alla luce della condizione specifica della paziente, individui altri elementi concretamente sintomatici del rischio emorragico. A conferma di ciò, è sufficiente richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di responsabilità medica, il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l’esonero dalla responsabilità penale del sanitario ai sensi dell’art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), dovendo comunque accertarsi se la specificità del quadro clinico del paziente imponesse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato da dette linee guida (Sez. 4, n. 244555 del 22/04/2015 ud.- dep. 08/06/2015, Rv. 263732 – 01).
Da tale premessa deriva, dunque, che, a fronte di due pareri discordanti dei consulenti dell’accusa e della difesa su circostanze non espressamente valutate dalle linee guida, ma che hanno, tuttavia, caratterizzato il caso esaminato dal medico, la decisione dei giudici di merito che scelga tra le due posizioni non può fondarsi sul mero rinvio alle linee guida, che non contemplano e non valutano dette circostanze e che, proprio perché elaborate in via astratta, non possono esaurire tutte le situazioni concrete.
Il giudice di merito dovrà motivare la sua scelta tra le diverse posizioni dei tecnici in base alle leggi scientifiche adattate alle peculiarità del caso concreto, conformemente all’orientamento secondo cui, in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015 ud. – dep. 25/02/2015, Rv. 263435 – 01). Né la completezza della motivazione, in ordine all’esclusione del rischio emorragico, si può rinvenire a p. 14 della sentenza di primo grado, laddove viene ritenuta generica l’allegazione difensiva relativa al dolore gastrico, perché non necessariamente sintomatico di un’ulcera duodenale (fattore di rischio emorragico secondo le linee guida), ma non si approfondiscono gli ulteriori elementi sintomatici, secondo la difesa, del rischio emorragico, indicati nell’atto di appello (in particolare p. 44) e richiamati nel ricorso per cassazione, a cui pure, in parte, si è fatto riferimento nella sentenza (ad esempio, l’anemia, secondo le indicazioni della consulente della difesa).

5. L’accoglimento della censura precedente comporta l’assorbimento di tutti i residui motivi.

6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
Così deciso 4 marzo 2020.
Il Consigliere estensore Il Presi
Francesca Picardi

avvocato di giuliomaria

Il nuovo dpcm 26 aprile 2020 disciplina la c.d. Fase 2, introducendo, tra le altre, nuove misure in ordine agli spostamenti. Le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno a partire dal 4 maggio, sostituendo quelle attualmente vigenti previste dal dpcm 10 aprile 2020, e saranno efficaci fino al 17 maggio.
Con questo dpcm il Governo aspira ad un ritorno progressivo alla normalità, tentativo che, tuttavia, presenta non pochi dubbi interpretativi, soprattutto in relazione agli spostamenti delle persone fisiche.
Ed invero, quanto agli spostamenti all’interno della Regione, è previsto che questi debbano essere motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Tra le situazioni di necessità rientrano, a partire dal 4 maggio, anche gli spostamenti finalizzati ad “incontrare congiunti”.
In assenza di una definizione da parte del legislatore dei soggetti che possano rientrare nella categoria dei congiunti, l’unico parametro interpretativo è rappresentato dai codici civile e penale, a mente dei quali in detta categoria rientrerebbero parenti, affini, unioni civili e rapporti di adozione. Pertanto, alla luce di questa chiave interpretativa dovrebbero rientrare in tale categoria:

  • i coniugi, tale per cui qualora un coniuge abiti in una città diversa, risulta possibile operare lo spostamento per fargli visita. Stessa conclusione vale per chi abbia stipulato un contratto di convivenza o abbia costituito un’unione civile;
  • i soggetti legati da un vincolo di parentela. La parentela è riconosciuta dall’ordinamento fino al sesto grado, dunque, figli, genitori, nipoti, nonni, zii, cugini, fino al rapporto intercorrente tra figli di cugini;
  • gli affini. L’affinità è il rapporto che intercorre tra i parenti di un coniuge con l’altro coniuge (suoceri, genero, nuora, cognati). Non sussiste alcun rapporto, invece, tra i parenti dei coniugi tra di loro (le due suocere, ad esempio, non potranno incontrarsi).Tale conclusione sembrerebbe non valere per i soggetti che hanno costituito un’unione civile, in quanto la legge 76/2016 (disciplina delle unioni civili) nel richiamare le norme del codice civile applicabili, non richiama la normativa sull’affinità, portando ad escludere ad esempio che il partecipe dell’unione civile possa andare a far visita ai genitori dell’altro. Tale conclusione sembrerebbe valere anche per le persone che hanno stipulato un contratto di convivenza in quanto attraverso tale contratto sono disciplinati esclusivamente rapporti patrimoniali.

A fronte di una tecnica legislativa assolutamente evanescente – cui, per la verità, l’attuale esecutivo, ci aveva già abituato con i precedenti dpcm – è sopraggiunta anche quella che potremmo definire un’“interpretazione autentica” del Presidente del Consiglio confermata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in due distinti interventi, in occasione dei quali si è tenuto a precisare che nella categoria dei congiunti vi rientrerebbero anche le “persone unite da stabili relazioni affettive o affetti stabili”.
Risulterà palese, anche ai non addetti lavori, l’assoluta inafferrabilità dell’inciso “stabile affetto”, inciso che viene posto dal legislatore quale presupposto del divieto che, per definizione, dovrebbe essere connotato da certezza ed essere idoneo ad indirizzare il comportamento dei destinatari di tale precetto.
Infatti, non è dato sapere quale sia il criterio o i criteri alla luce dei quali qualificare una relazione affettiva come “stabile” e, dunque, quali parametri saranno utilizzati dagli operatori deputati ai controlli per determinarsi ad elevare la sanzione amministrativa, o, peggio, per segnalare eventuali dichiarazioni (ritenute) mendaci alla Procura della Repubblica, in ragione di una relazione fittiziamente dichiarata stabile.
Da ultimo, il Viceministro Sileri ha dichiarato che possa considerarsi affetto stabile anche il rapporto di amicizia a condizione che questo possa dirsi “vero”.
Quindi, il Governo invita i consociati a riflettere sulla natura e l’intensità dei propri rapporti interpersonali al fine di escludere coloro che rientrano nella categoria dei soli conoscenti.
Si continua, quindi, a legiferare attraverso interviste pubbliche e con la tecnica dell’aggettivazione rendendo assolutamente incerto il precetto fino a svuotarlo di contenuto.
Tralasciando la questione relativa alla modifica normativa (dal concetto di “congiunti” a “stabile relazione affettiva”) operata attraverso dichiarazioni televisive, che di per sé rappresenta un abominio giuridico, l’aspetto più rilevante resta quello penale.
Ed invero, nell’autocertificazione dovrà dichiararsi, al fine di giustificare il proprio spostamento, la finalità di incontrare un soggetto cui si è legati da una stabile relazione affettiva. Qualora tale dichiarazione dovesse risultare mendace, in base a criteri non meglio precisati, si incorrerà nel reato di cui all’art. 483 c.p.
L’esecutivo ricorre a concetti liquidi, disperdendo i confini del perimetro della legalità e lasciando all’interprete la facoltà di sanzionare, in quanto mendaci, dichiarazioni di valore in ordine alla stabilità affettiva percepita dal dichiarante.
Tutto ciò premesso si ricorda, tuttavia, che le visite ai congiunti sono consentite nel rispetto di strette limitazioni. Dovrà, infatti, essere rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro oltre l’obbligo di utilizzare protezioni per la vie respiratorie.
Gli spostamenti fuori dalla Regione rimangono, invece, vietati, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Quindi tali spostamenti rimangono disciplinati esattamente come dalla precedente normativa relativa alla c.d. Fase 1.
È stata nuovamente prevista la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, coloro che si trovano “bloccati”, a causa della normativa emergenziale dei precedenti mesi, hanno facoltà di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza.
Resta ancora vietato lo spostamento verso seconde case o di vacanza.
È nuovamente consentita la possibilità di accedere a parchi, ville e giardini pubblici a condizione che venga mantenuta la distanza interpersonale di un metro e che non si creino assembramenti. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse e, dunque, non utilizzabili.
Con riguardo all’attività sportiva e motoria, il dpcm prevede che queste possano essere svolte individualmente (o nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti con accompagnatore) e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. É stato eliminato il riferimento alla prossimità dalla propria abitazione dunque, tali attività, potranno svolgersi senza alcuna limitazione di spazio purché ciò avvenga individualmente e nel rispetto delle distanze.
Tuttavia, con Ordinanza n. 46 del 29 aprile 2020, il Presidente della Giunta Regionale, ha confinato l’esercizio dell’attività motoria (passeggiate all’aria aperta e bicicletta) al Comune di appartenenza. L’esercizio dell’attività dovrà essere individuale ad eccezione di genitori e figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione. Per questi ultimi non risulta necessario il mantenimento del distanziamento sociale di 1,8 metri.
Inoltre, dispone che tale attività sia svolta “con partenza e rientro alla propria abitazione”, intendendosi evidentemente con tale inciso che tale attività debba iniziare e terminare presso la propria abitazione senza la possibilità di effettuare tappe intermedie finalizzate allo svolgimento di altre attività.
L’Ordinanza non specifica alcunché in relazione all’attività sportiva, rimanendo, quindi, quest’ultima disciplinata da quanto previsto nel dpcm.
La Regione, da ultimo, anticipa il Dpcm rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni, considerato che l’Ordinanza avrà validità a partire dal 1 maggio mentre le previsioni del dpcm soltanto dal 4 maggio.

Pisa, 30 aprile 2020

Avv. Andrea Di Giuliomaria

Al fine di ritenere sussistente la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio occorso al lavoratore risulta necessario l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato colposo.
Ed invero, una volta ritenuto sussistente il nesso di causalità tra condotta ed evento, risulta necessario individuare la regola cautelare violata, accertare la causalità della colpa, la concretizzazione del rischio e l’efficacia del comportamento alternativo lecito. Deve essere dimostrata, infine, l’esigibilità del comportamento conforme alla regola cautelare da parte dell’agente che concretamente si trova ad agire. In particolare, deve accertarsi l’evitabilità e la prevedibilità dell’evento da parte dell’autore tenendo conto delle circostanze presenti nel caso concreto.
E’ possibile pervenire ad un giudizio di responsabilità solo dopo aver accertato la sussistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Nel caso concreto la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo che non fosse stato operato un accertamento esaustivo in ordine a tutti i profili del reato colposo, ed in particolare, nel caso di specie la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, basandosi l’affermazione della responsabilità del datore di lavoro su elementi meramente presuntivi ed assertivi.

Penale Sent. Sez. 4 Num. 9216 Anno 2020
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 20/02/2020

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMAGNOLI GIULIANO nato a MONTECAROTTO il 17/02/1965
avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona, in data 28 febbraio 2019, ha confermato la  sentenza con la quale, il 18 aprile 2017, il Tribunale di Ancona aveva condannato  Giuliano Romagnoli alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall’art. 590,  commi 1, 2 e 3 cod.pen., con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni  sul lavoro, contestato come commesso in Morro d’Alba il 26 agosto 2014.
Il Romagnoli risponde del suddetto reato quale legale rappresentante della Techpol s.r.l. e datore di lavoro di Giacomo Andreoli, operaio dato in  somministrazione dall’agenzia GiGroup quale addetto alle presse. L’Andreoli,  nell’eseguire un’operazione di stampaggio di componenti plastici su una pressa,  posizionava tali componenti sul relativo stampo, introducendo in tale occasione il  braccio sotto la matrice dopo avere aperto il riparo di protezione; prima che  l’Andreoli potesse chiudere tale riparo ed estrarre il braccio, la matrice iniziava a  muoversi e colpiva la mano dell’operaio incastrandola sul punzone e cagionando  le lesioni traumatiche da schiacciamento meglio descritte in atti. In tal modo,  secondo l’addebito, il Romagnoli avrebbe violato in particolare l’art. 71, comma 1,  D.Lgs. n. 81/2008, per avere messo a disposizione dei dipendenti un macchinario  sprovvisto di adeguati sistemi di sicurezza, ossia nella specie di un’adeguata  protezione che impedisse di raggiungere con gli arti la zona pericolosa della
macchina.
Nel rigettare l’appello proposto dall’imputato, confermando la sentenza di  condanna di primo grado, la Corte dorica, accreditando le dichiarazioni rese dal teste Mosca (tecnico della prevenzione), ha affermato che l’infortunio si era  verificato per un malfunzionamento della pressa, cagionato verosimilmente da una  cattiva o non corretta manutenzione del macchinario; non era invece stata fornita  dal Romagnoli la prova del suo assunto, teso a dimostrare che nella specie  l’infortunio si era verificato per caso fortuito; a sostegno di tale assunto la Corte  di merito richiama la deposizione del teste a discarico Aureli, tecnico della  manutenzione dei macchinari, il quale aveva ammesso che la macchina funzionava  quando ancora il riparo non era completamente chiuso. Sono state disattese dalla  Corte territoriale anche le ulteriori argomentazioni difensive relative al  comportamento della persona offesa, che secondo l’appellante doveva giudicarsi  come abnorme (in quanto l’Andreoli era stato adeguatamente formato e informato  dei rischi connessi all’operazione, ma aveva disatteso le istruzioni a lui impartite),  a fronte del fatto che le prove raccolte — ed in specie la testimonianza della persona offesa – non consentono di ravvisare alcuna abnormità.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Romagnoli, deducendo due motivi di  lagnanza.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di  motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato, sotto diversi profili. Dopo  avere ribadito che l’Andreoli, in occasione dell’infortunio, aveva violato la  procedura prevista per l’operazione di stampaggio su pressa, il deducente  evidenzia come la Corte di merito abbia mal interpretato le dichiarazioni del teste  Mosca, secondo il quale l’infortunio si era bensì verificato per un malfunzionamento  della macchina, ma quest’ultimo – secondo il teste – non era necessariamente  correlato a una carenza nella manutenzione del macchinario stesso, potendo  essere legato a difetti tecnici, o a una svista, o ad altre cause rimaste imprecisate.  A fronte di siffatta incertezza sulle cause dell’incidente, dovevano essere prese in  considerazione le dichiarazioni del teste a discarico Aureli, responsabile della  manutenzione delle macchine, che secondo quanto da lui affermato veniva puntualmente eseguita; peraltro tali dichiarazioni sono confermate dalla scheda manutenzioni relativa alla pressa, in base alla quale risulta che la manutenzione veniva eseguita settimanalmente e addirittura era stata effettuata il giorno prima dell’incidente. Non si vede allora a che titolo, prosegue il ricorrente, il Romagnoli debba essere chiamato a rispondere dell’accaduto per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il deducente conclude pertanto che l’accaduto si era verificato per un caso fortuito, o comunque per una causa non prevedibile da parte dell’imputato: il teste a discarico Pacholel, il quale aveva spesso operato su quella macchina (e delle cui dichiarazioni la Corte dorica non ha tenuto alcun conto), ha tra l’altro negato di essersi mai accorto del malfunzionamento di che trattasi, ed anzi la macchina a suo dire partiva sempre circa un secondo dopo la chiusura della protezione. Inopinatamente, la Corte di merito ha invece ritenuto attendibile la persona offesa, la quale pure aveva cambiato versione dei fatti nel corso del tempo in ordine alla dinamica dell’accaduto. In definitiva, conclude il ricorrente, il Romagnoli é stato condannato in base a un convincimento che ha posto a suo carico una sorta di responsabilità oggettiva dell’accaduto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al comportamento colpevole del lavoratore nella causazione del sinistro: comportamento che la Corte dorica ha ritenuto esente da colpe, sebbene sia stato accertato (attraverso la deposizione del teste Zare Souleymane) che egli aveva ricevuto le dovute istruzioni sul funzionamento e sulle procedure relative alla pressa. Secondo il deducente, si è al cospetto di un comportamento abnorme del lavoratore, in quanto del tutto imprevedibile e insuscettibile di controllo da parte del datore di lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente.  E’ noto che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106), é stato fra l’altro richiamato in relazione a una fattispecie (Sez. 4, n. 33749 del 04/05/2017, Ghelfi, Rv. 271052) in cui la S.C. ha ritenuto logicamente fallace, perché espressione di un ragionamento “circolatorio”, la ricostruzione del nesso causale tra la condotta del datore di lavoro, consistita nell’omessa manutenzione di una macchina stampatrice, e le lesioni gravi da schiacciamento della mano occorse al lavoratore intento alla manutenzione determinate dal mancato azionamento del microinterruttore di blocco della rotazione del rullo portacliché, per effetto della rottura della linguetta metallica di attivazione, non avendo il giudice di merito chiarito le ragioni di tale rottura, la tipologia degli interventi di manutenzione omessi e se la loro esecuzione sarebbe stata in grado di evitare il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza.
Il caso, per certi versi simile a quello che ne occupa, suggerisce tuttavia una verifica che si estenda dal profilon squisitamente causale – mercé l’indagine sul giudizio controfattuale e sul comportamento alternativo che ci si doveva attendere dal Romagnoli – alla stessa conoscibilità, prevedibilità ex ante e prevenibilità del rischio da parte dell’imputato, passando per le peculiarità che caratterizzano il caso di specie.
Orbene, riassuntivamente, la Corte dorica articola al riguardo una motivazione affatto carente, in quanto perviene apoditticamente all’affermazione di responsabilità del Romagnoli attraverso i seguenti tre passaggi: l’infortunio si é verificato per un malfunzionamento del macchinario; il malfunzionamento era dovuto a cattiva manutenzione della macchina; la cattiva manutenzione della macchina era, come tale, imputabile al datore di lavoro, ossia al Romagnoli.
Tuttavia, dei suddetti tre passaggi, solo il primo risulta univocamente accertato, essendo certo e incontestato che il difetto insito nel macchinario (che si metteva in movimento prima che lo sportellino di protezione si chiudesse) rappresentasse oggettivamente uno scostamento rispetto alle corrette modalità di funzionamento di tale dispositivo di sicurezza, che avrebbe dovuto consentire che la macchina si mettesse in movimento solo dopo la chiusura dello sportellino.
Sul fatto che tale malfunzionamento fosse dovuto a manutenzione, l’assunto della Corte distrettuale é assertivo, ma risulta contrastato dal contenuto della deposizione del teste di riferimento (Mosca, tecnico della prevenzione): il quale, come correttamente osservato dal ricorrente, ha individuato la carenza di manutenzione come una tra le possibili cause del difetto, ma non come la causa esclusiva. Ed é corretto il ragionamento del ricorrente secondo il quale la Corte dorica si sarebbe dovuta confrontare con i dati offerti dal teste a discarico Aureli sulla regolarità delle manutenzioni del macchinario, dati riscontrati dalla scheda di manutenzione della macchina, in base alla quale risulta che addirittura la manutenzione venne effettuata anche il giorno prima.
Ma, anche volendo ipotizzare che effettivamente vi fosse stato un difetto di manutenzione tale da impedire che venisse corretto il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza, occorrerebbe poi – e siamo al terzo passaggio – accertare che di tale difetto di manutenzione debba rispondere il datore di lavoro. Per far ciò occorrerebbe però verificare se le eventuali carenze nella manutenzione del macchinario fossero conosciute o conoscibili da parte del Romagnoli, nella sua qualità datoriale.
Orbene, al riguardo la Corte territoriale nulla dice, contentandosi di porre a carico dell’imputato il difetto di manutenzione in quanto condotta omissiva ascrivibile al datore di lavoro. Eppure, risulta che egli avesse designato un responsabile per la manutenzione delle macchine (nella persona dell’Aureli, chiamato a deporre come teste a discarico) e che fosse disponibile una scheda manutenzione indicante che tale operazione veniva eseguita con frequenza settimanale; non risulta, viceversa, che l’inconveniente al dispositivo di sicurezza alla base dell’infortunio si fosse mai precedentemente verificato.
Ora, non è esatto evocare nel caso di specie l’ipotesi del “caso fortuito”, che appresenta il fatto, imprevisto e imprevedibile, estraneo a ogni possibile riferibilità soggettiva; così come non é neppure corretto evocare il comportamento “abnorme” della persona offesa, alla luce del principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 – dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247); a fronte di ciò, é di tutta evidenza che nell’ambito di tale sfera di rischio rientrava anche la circostanza che l’operatore, nell’inserire gli elementi in plastica sotto la pressa, posizionasse la mano e il braccio all’interno di macchinari pericolosi.
Ma, a parte tali profili, resta il fatto che la Corte dorica non ha argomentato, ma ha meramente asserito, che il presunto – e non dimostrato – difetto di manutenzione fosse tale da conclamare la responsabilità datoriale, senza alcuna disamina in ordine alla conoscibilità di tale difetto e, conseguentemente, alla concreta prevedibilità ex ante,da parte dell’odierno ricorrente, del verificarsi di un infortunio del tipo di quello occorso alla persona offesa, nonché alla possibilità di disporre un apposito intervento per prevenire ed evitare simili eventi, in presenza di compiti di manutenzione che risultavano comunque affidati a soggetto fiduciario appositamente individuato (l’Aureli) ed assolti con la dovuta frequenza; e non essendo emersi precedenti, analoghi episodi di malfunzionamento.

2. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio, nel quale la predetta Corte si atterrà ai principi dianzi ricordati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello
di Perugia.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2020.

avvocato di giuliomaria

ORDINANZA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 6 APRILE 2020:

DISTRIBUZIONE E OBBLIGATORIETA’ DELLE MASCHERINE

Con ordinanza n. 26 del 06 aprile 2020, la Regione Toscana ha reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina monouso per i tutti i soggetti di età superiore ai 6 anni, fatta eccezione per le persone che non ne tollerino l’utilizzo a causa di certificate condizioni psicofisiche. La certificazione deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra in caso di minori.
L’obbligo della mascherina ricorre in tutti gli spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico nel caso in cui si registri la presenza di più persone; nonché nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente.
L’utilizzo della mascherina è, altresì, obbligatorio negli spazi aperti pubblici o, comunque, aperti al pubblico quando in presenza di più persone è obbligatorio mantenere il distanziamento di un metro.
L’Ordinanza dispone, inoltre, che ciascun Comune della Regione provveda, a mezzo della Protezione Civile, alla distribuzione delle mascherine ai nuclei familiari in ragione del numero dei componenti dello stesso.
L’Ordinanza prevede un doppio criterio temporale di entrata in vigore:
a) dalla data di esaurimento dell’attività di distribuzione delle mascherine, previa pubblicazione della decorrenza sul sito istituzionale di ciascun Comune nonché tramite gli ordinari canali di comunicazione della Protezione Civile;
b) per tutti i Comuni, comunque, a decorrere dal settimo giorno dalla data di adozione dell’ordinanza stessa, ovvero il 13 aprile 2020.
L’Ordinanza in commento, a seguito dell’entrata in vigore del Dpcm 10 aprile 2020, ha validità fino al 3 maggio 2020. Infatti, nelle disposizioni finali è previsto che la stessa rimanga in vigore fino alla vigenza delle misure adottate ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 19/20 ad oggi prorogate con il Dpcm suddetto.
Si fanno salve, comunque, eventuali modifiche o integrazioni dovute alla mutazione del quadro epidemiologico o ad eventuali nuove disposizioni legislative o amministrative.
La violazione dell’obbligo di utilizzo della mascherina nelle ipotesi sopra indicate, integra la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000.
Resta inteso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.L. 19/20, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora (con o senza mascherina) per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, la cui violazione e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie.
L’Ordinanza in commento lascia non pochi dubbi interpretativi in ordine all’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi aperti pubblici solo quando “in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”. Si prevede, quindi, un obbligo che scatta a fronte del realizzarsi di un’ipotesi non governabile dal
soggetto obbligato. Non è dato sapere, infatti, quale siano le ipotesi in cui si possa effettuare uno spostamento in luogo aperto pubblico o aperto al pubblico ( si pensi a titolo di esempio, ad una strada pubblica percorsa per raggiungere un dato esercizio commerciale), senza indossare la mascherina, posto che non è possibile conoscere, preventivamente, se e quanti soggetti si incontreranno lungo il percorso.
Sarebbe stata, forse, preferibile una formulazione più netta e incisiva del precetto che rendesse, in ogni caso, obbligatorio l’utilizzo della mascherina al fine di eliminare ab origine dubbi interpretativi.
A fronte di queste incertezze si consiglia di uscire di casa indossando precauzionalmente la protezione, al fine di evitare di incorrere in eventuali sanzioni a causa della diversa interpretazione che il singolo accertatore potrebbe dare della disposizione.

Pisa, 11 aprile 2020

Avv. Andrea Di Giuliomaria