Il nuovo dpcm 26 aprile 2020 disciplina la c.d. Fase 2, introducendo, tra le altre, nuove misure in ordine agli spostamenti. Le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno a partire dal 4 maggio, sostituendo quelle attualmente vigenti previste dal dpcm 10 aprile 2020, e saranno efficaci fino al 17 maggio.
Con questo dpcm il Governo aspira ad un ritorno progressivo alla normalità, tentativo che, tuttavia, presenta non pochi dubbi interpretativi, soprattutto in relazione agli spostamenti delle persone fisiche.
Ed invero, quanto agli spostamenti all’interno della Regione, è previsto che questi debbano essere motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Tra le situazioni di necessità rientrano, a partire dal 4 maggio, anche gli spostamenti finalizzati ad “incontrare congiunti”.
In assenza di una definizione da parte del legislatore dei soggetti che possano rientrare nella categoria dei congiunti, l’unico parametro interpretativo è rappresentato dai codici civile e penale, a mente dei quali in detta categoria rientrerebbero parenti, affini, unioni civili e rapporti di adozione. Pertanto, alla luce di questa chiave interpretativa dovrebbero rientrare in tale categoria:
- i coniugi, tale per cui qualora un coniuge abiti in una città diversa, risulta possibile operare lo spostamento per fargli visita. Stessa conclusione vale per chi abbia stipulato un contratto di convivenza o abbia costituito un’unione civile;
- i soggetti legati da un vincolo di parentela. La parentela è riconosciuta dall’ordinamento fino al sesto grado, dunque, figli, genitori, nipoti, nonni, zii, cugini, fino al rapporto intercorrente tra figli di cugini;
- gli affini. L’affinità è il rapporto che intercorre tra i parenti di un coniuge con l’altro coniuge (suoceri, genero, nuora, cognati). Non sussiste alcun rapporto, invece, tra i parenti dei coniugi tra di loro (le due suocere, ad esempio, non potranno incontrarsi).Tale conclusione sembrerebbe non valere per i soggetti che hanno costituito un’unione civile, in quanto la legge 76/2016 (disciplina delle unioni civili) nel richiamare le norme del codice civile applicabili, non richiama la normativa sull’affinità, portando ad escludere ad esempio che il partecipe dell’unione civile possa andare a far visita ai genitori dell’altro. Tale conclusione sembrerebbe valere anche per le persone che hanno stipulato un contratto di convivenza in quanto attraverso tale contratto sono disciplinati esclusivamente rapporti patrimoniali.
A fronte di una tecnica legislativa assolutamente evanescente – cui, per la verità, l’attuale esecutivo, ci aveva già abituato con i precedenti dpcm – è sopraggiunta anche quella che potremmo definire un’“interpretazione autentica” del Presidente del Consiglio confermata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in due distinti interventi, in occasione dei quali si è tenuto a precisare che nella categoria dei congiunti vi rientrerebbero anche le “persone unite da stabili relazioni affettive o affetti stabili”.
Risulterà palese, anche ai non addetti lavori, l’assoluta inafferrabilità dell’inciso “stabile affetto”, inciso che viene posto dal legislatore quale presupposto del divieto che, per definizione, dovrebbe essere connotato da certezza ed essere idoneo ad indirizzare il comportamento dei destinatari di tale precetto.
Infatti, non è dato sapere quale sia il criterio o i criteri alla luce dei quali qualificare una relazione affettiva come “stabile” e, dunque, quali parametri saranno utilizzati dagli operatori deputati ai controlli per determinarsi ad elevare la sanzione amministrativa, o, peggio, per segnalare eventuali dichiarazioni (ritenute) mendaci alla Procura della Repubblica, in ragione di una relazione fittiziamente dichiarata stabile.
Da ultimo, il Viceministro Sileri ha dichiarato che possa considerarsi affetto stabile anche il rapporto di amicizia a condizione che questo possa dirsi “vero”.
Quindi, il Governo invita i consociati a riflettere sulla natura e l’intensità dei propri rapporti interpersonali al fine di escludere coloro che rientrano nella categoria dei soli conoscenti.
Si continua, quindi, a legiferare attraverso interviste pubbliche e con la tecnica dell’aggettivazione rendendo assolutamente incerto il precetto fino a svuotarlo di contenuto.
Tralasciando la questione relativa alla modifica normativa (dal concetto di “congiunti” a “stabile relazione affettiva”) operata attraverso dichiarazioni televisive, che di per sé rappresenta un abominio giuridico, l’aspetto più rilevante resta quello penale.
Ed invero, nell’autocertificazione dovrà dichiararsi, al fine di giustificare il proprio spostamento, la finalità di incontrare un soggetto cui si è legati da una stabile relazione affettiva. Qualora tale dichiarazione dovesse risultare mendace, in base a criteri non meglio precisati, si incorrerà nel reato di cui all’art. 483 c.p.
L’esecutivo ricorre a concetti liquidi, disperdendo i confini del perimetro della legalità e lasciando all’interprete la facoltà di sanzionare, in quanto mendaci, dichiarazioni di valore in ordine alla stabilità affettiva percepita dal dichiarante.
Tutto ciò premesso si ricorda, tuttavia, che le visite ai congiunti sono consentite nel rispetto di strette limitazioni. Dovrà, infatti, essere rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro oltre l’obbligo di utilizzare protezioni per la vie respiratorie.
Gli spostamenti fuori dalla Regione rimangono, invece, vietati, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Quindi tali spostamenti rimangono disciplinati esattamente come dalla precedente normativa relativa alla c.d. Fase 1.
È stata nuovamente prevista la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, coloro che si trovano “bloccati”, a causa della normativa emergenziale dei precedenti mesi, hanno facoltà di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza.
Resta ancora vietato lo spostamento verso seconde case o di vacanza.
È nuovamente consentita la possibilità di accedere a parchi, ville e giardini pubblici a condizione che venga mantenuta la distanza interpersonale di un metro e che non si creino assembramenti. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse e, dunque, non utilizzabili.
Con riguardo all’attività sportiva e motoria, il dpcm prevede che queste possano essere svolte individualmente (o nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti con accompagnatore) e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. É stato eliminato il riferimento alla prossimità dalla propria abitazione dunque, tali attività, potranno svolgersi senza alcuna limitazione di spazio purché ciò avvenga individualmente e nel rispetto delle distanze.
Tuttavia, con Ordinanza n. 46 del 29 aprile 2020, il Presidente della Giunta Regionale, ha confinato l’esercizio dell’attività motoria (passeggiate all’aria aperta e bicicletta) al Comune di appartenenza. L’esercizio dell’attività dovrà essere individuale ad eccezione di genitori e figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione. Per questi ultimi non risulta necessario il mantenimento del distanziamento sociale di 1,8 metri.
Inoltre, dispone che tale attività sia svolta “con partenza e rientro alla propria abitazione”, intendendosi evidentemente con tale inciso che tale attività debba iniziare e terminare presso la propria abitazione senza la possibilità di effettuare tappe intermedie finalizzate allo svolgimento di altre attività.
L’Ordinanza non specifica alcunché in relazione all’attività sportiva, rimanendo, quindi, quest’ultima disciplinata da quanto previsto nel dpcm.
La Regione, da ultimo, anticipa il Dpcm rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni, considerato che l’Ordinanza avrà validità a partire dal 1 maggio mentre le previsioni del dpcm soltanto dal 4 maggio.
Pisa, 30 aprile 2020
Avv. Andrea Di Giuliomaria