Nei casi di violenza sessuale di minore gravità, la pena è diminuita. L’art. 609 bis, comma 3, c.p., prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale che gli operatori – in base alla posizione processuale che rivestono – trattano con estrema cautela. Tale attenuante è stata spesso attenzionata dalla Cassazione, che le ha costruito attorno un sapiente “reticolato interpretativo”, dettandone le coordinate per una prudente applicazione.
Nulla quaestio – neppure nel caso che si esaminerà – circa il consolidato orientamento secondo cui, per applicare siffatta circostanza è necessario svolgere una “valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali, le caratteristiche psicologiche”.
La III sez. Cass. Pen., con la sent. n. 912 del 2022, ha ribadito questo indirizzo, precisando come sia indispensabile compiere un giudizio sulla base di tutti gli elementi sopra enucleati, in modo da accertare che la libertà sessuale della vittima non sia stata gravemente compromessa. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte affrontava un caso “singolare”: un infermiere aveva baciato una paziente – toccandole poi anche il seno – contro la sua volontà, salvo chiederle immediatamente scusa.
Il Supremo Consesso – come i giudici di prime cure – riconosce una nitida violenza sessuale. Nonostante ciò, accogliendo il ricorso della Difesa e dichiarando inammissibile quello della Procura (entrambe le parti si dolevano, ma per motivi differenti), la Cassazione segue il solco interpretativo tracciato dal difensore: mancando la consumazione del rapporto sessuale ed essendosi verificato un unico episodio, deve ritenersi integrata la minore gravità.
Benché la Procura ritenesse “irragionevole” parlare di fatto lieve, la Corte demolisce la tesi accusatoria, stabilendo che la valutazione complessiva del fatto non può riguardare solamente le componenti oggettive del reato, ma si deve estendere anche alle componenti soggettive. Ad adiuvandum, ricorda che l’attenuante prevista dal 609 bis, comma 3, c.p., non soddisfa le esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto, rapportata al bene giuridico tutelato.
In altre parole, se è vero che la circostanza ad effetto speciale non può essere valutata unicamente in base alla tipologia di atti sessuali compiuti, sarebbe d’altro canto ingiusto ignorare la repentinità della condotta tenuta dall’imputato e soprattutto le scuse presentate nell’immediatezza del fatto.
Per concludere, se è vero che l’attenuante in esame deve essere sapientemente calibrata, è altrettanto avvertita l’esigenza di formulare giudizi adeguati. Ad esempio, quello che molti ritenevano un automatismo – l’esclusione della minore gravità qualora sussista l’aggravante ex art. 61, n. 9, c.p. – nella pronuncia in parola è stato categoricamente smentito.
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